Le donne cambiano la Storia, cambiamo i libri di Storia.

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LE DONNE CAMBIANO LA STORIA, CAMBIAMO I LIBRI DI STORIA

17 maggio 2014

fronte / verso - Anno II/n. 5 - newsletter maggio 2014

Indice
1) Mais transgenico ? No grazie ! i.
2) Nozze gay di cittadini italiani a New York.
3) Diritto allo studio e contributi regionali.
4) Società pubbliche ed equilibrio di genere. 

5) Incidenti stradali per cattiva manutenzione delle strade pubbliche. Chi paga i danni ? 

FRONTE
1) Mais transgenico ? No grazie! Il TAR Lazio conferma la legittimità del divieto. Il pericolo per la salute e per l’ambiente consentono ad uno Stato membro dell’Unione Europea di vietare la coltivazione degli OMG, anche se astrattamente conformi ai requisiti comunitari.

La tutela della salute e dell’ambiente prevalgono sull’aspettativa dell’azienda agricola che abbia già ottenuto l’autorizzazione alla coltivazione di un organismo geneticamente modificato.
Il titolare di un’azienda agricola ricorre al TAR Lazio per chiedere l’annullamento del decreto adottato dal Ministro della salute, insieme con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro dell’ambiente, che vieta la coltivazione di alcune varietà di mais geneticamente modificato.
Il ricorrente sostiene che lo Stato italiano, ponendo il suddetto divieto, abbia violato la normativa europea sugli OGM, in virtù della quale uno Stato membro non può impedire l’immissione in commercio di OGM quando siano conformi ai requisiti dettati in sede comunitaria.
Il TAR rigetta il ricorso e chiarisce che:
1) la direttiva europea sugli OGM stabilisce, in via generale, il principio affermato dal ricorrente; tuttavia, essa prevede anche una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il singolo Stato può vietare la commercializzazione di un OGM se ha fondati motivi per ritenere che possa derivarne un pericolo per la salute umana, gli animali o l’ambiente;
2) il regolamento adottato in applicazione della suddetta direttiva prevede la possibilità di emanare misure cautelari provvisorie in presenza di elementi di rischio, fondati su dati scientifici attendibili;
3) in effetti, da un lato, la normativa che ha autorizzato la azienda nel 1998 oggi è superata; dall’altro, sono emersi altri aspetti del rischio ambientale connesso alle colture in questione, tant’è che l’Autorità europea per la Sicurezza Alimentare non si è ancora pronunciata sulla richiesta della azienda di rinnovare l’autorizzazione ottenuta a suo tempo;
oggi la normativa è molto più restrittiva, ed essendo emerse problematiche connesse al rischio ambientale derivante dal mais transgenico vietato, non ci sono dubbi circa la sussistenza della situazione di pericolo concreto e attuale che giustifica il divieto di coltivare varietà di mais geneticamente modificato.

VERSO

1) Mais transgenico ? No grazie! Il TAR Lazio conferma la legittimità del divieto. Il pericolo per la salute e per l’ambiente consentono ad uno Stato membro dell’Unione Europea di vietare la coltivazione degli OMG, anche se astrattamente conformi ai requisiti comunitari.

TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 24 aprile 2014, n. 4410.
“…Con il proposto gravame il ricorrente, titolare di un'azienda agricola sita nel territorio dell'intimata regione ed attiva anche nella coltivazione del mais, ha impugnato il Decreto, in epigrafe indicato, il quale ha disposto (art.1) che "La coltivazione di varietà di MAIS MON 810, proveniente da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale. fino all'adozione di misure comunitarie di cui all'art.54, comma 3, del Regolamento CE 178/2002 e comunque non oltre diciotto medi dalla data del presente provvedimento".
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge: art.11, 117, comma 1, lett.a della Costituzione, artt.1, 6, 13, 19 e 22 della Dir. UE n.18/2001; del Regolamento UE n.1829/2003, della Direttiva 2002/53, dell'art.8 della Direttiva n.98/34; Eccesso di potere per carenza istruttoria;
2) Violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 e 2, lett.e) della Costituzione; dell'art.267 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea per violazione del regolamento UE n.1829/2002, dell'art.23 e 26 bis della Direttiva 2001718, della Direttiva 2002/53/UE, Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Si sono costituiti gli intimati Ministeri nonchè la Regione Friuli Venezia Giulia contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Sono intervenute ad opponendum le associazioni in epigrafe indicate, le quali, dopo aver richiamato analiticamente la normativa anche di matrice comunitaria disciplinante la controversia in trattazione, hanno concluso per la correttezza dell'adozione del contestato decreto interministeriale.
Alla pubblica udienza del 9.4.2014 il ricorso è stato assunto in decisione.
In primis il Collegio ritiene necessario richiamare la normativa sia nazionale che comunitaria…    per la sentenza integrale cliccare qui 

FRONTE

2) Nozze gay di cittadini italiani a New York e rifiuto del Comune di Grosseto, in cui risiedono, di trascrivere l’atto di matrimonio.  Il  giudice civile censura il rifiuto dell’ente locale e ordina al medesimo la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato civile.
Il 6 dicembre 2012 due cittadini italiani dello stesso sesso contraggono matrimonio con rito civile a New York.  
Al ritorno nel nostro Paese, chiedono al Comune di residenza, Grosseto, di trascrivere l'atto di matrimonio. L'ufficiale di stato civile però si rifiuta e il conflitto viene portato in Tribunale. L'ufficiale di stato civile e il Pubblico Ministero fondano le motivazioni del rifiuto sulla  mancanza di requisiti previsti dalla legge in quanto :
1) nella legge italiana “non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto in contrasto con l’ordine pubblico”;
2) la legge italiana (art. 27, l. 218/1995) stabilisce che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno degli sposi al momento del matrimonio;
3) non è possibile rifarsi alla normativa della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo  ratificata dall'Italia nel 1955, perché la stessa (all'art. 9) stabilisce che "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio";
4) in considerazione del fatto che l'ordinamento italiano non attribuisce effetti giuridici al matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso, la trascrizione di unioni omosessuali non è possibile.

Il Tribunale di Grosseto è di diverso avviso e ordina al Comune di trascrivere l'atto di matrimonio poiché :
a) nel codice civile (articoli da 84 a 88) non è individuabile alcun riferimento al sesso tra le condizioni necessarie per potersi sposare; 
b) il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero “non è inesistente per lo stato italiano e non è contrario all’ordine pubblico come la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, sia pur non esplicitamente nella … sentenza n. 4184/12 … laddove ha richiamato … che il diritto al matrimonio, riconosciuto dall’art. 12 della Convenzione europea per i diritti umani,  ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso".
c) la legge sulla capacità matrimoniale, rimanda di fatto agli articoli del codice civile sulle condizioni necessarie a contrarre matrimonio, all'interno dei quali non vi è fatto alcun esplicito riferimento al sesso degli sposi;
d) il matrimonio celebrato all'estero è valido se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione;
e)  la trascrizione inoltre non ha natura costitutiva, ma solo certificativa di un atto già valido di per sè sulla base legge vigente al momento e nel luogo in cui il matrimonio veniva celebrato.

VERSO

2) Nozze gay di cittadini italiani a New York e rifiuto del Comune di Grosseto, in cui risiedono, di trascrivere l’atto di matrimonio.  Il  giudice civile censura il rifiuto dell’ente locale e ordina al medesimo la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato civile.

Tribunale di Grosseto, Sez. Civile, 3/9 aprile 2014
“…1. Il provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile l'atto di matrimonio celebrato con rito civile il 6.12.2012 a New York (USA) tra i sigg.... e ..... si fonda sulle seguenti motivazioni:
a) la normativa italiana non consente che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio;
b) non è possibile trascrivere l'atto di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, "in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto in contrasto con l'ordine pubblico”;
c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995 dispone che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio;
d) non è applicabile, nel caso di specie, la normativa contenuta nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (CEDU), ancorché ratificata con la legge n. 849 del 1955, la quale la esclude stabilendo all'art. 9 che "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole in ordine all'accoglimento del ricorso ex art. 95 del DPR n. 396 del 2000 presentato dai sig.... e …. avverso il succitato provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto sul presupposto che l'ordinamento italiano non attribuisce effetti giuridici al matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso e, pertanto, la trascrizione di unioni omosessuali non è possibile.
Sia l'Ufficiale di stato Civile del Comune di Grosseto sia il Pubblico Ministero hanno fatto riferimento, tra l'altro, alla sentenza n. 4184 del 15.3.2012 della Corte di Cassazione.
2. Si osserva, innanzitutto, che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è inesistente per lo stato italiano (Cass. n. 4184/12) e non è contrario all’ordine pubblico, come la Suprema Corte ha riconosciuto, sia pure non esplicitamente, nella seconda parte della motivazione della sentenza n. 4184/12 laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della Corte Europea dei diritti dell'uomo (prima sezione caso Shalk e Kopf contro Austria) con la quale è stato stabilito che “la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all'art. 12 della CEDU debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto”, ed ha affermato che “il diritto al matrimonio riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto,… per la sentenza integrale cliccare qui  

FRONTE

3) Diritto allo studio e contributi regionali. TAR Lombardia : l’assegnazione di risorse finanziarie agli studenti delle scuole private è conforme alla Costituzione Sono invece illegittimi i criteri di erogazione dei contributi poiché  svantaggiano gli studenti delle scuole pubbliche che ricevono una erogazione di denaro inferiore a quella ottenuta dagli studenti delle scuole private.   
È discriminatorio collegare l’erogazione di una misura di sostegno al diritto all’istruzione all’iscrizione ad una scuola che preveda il pagamento di una retta.

Due studentesse, ancora soggette all’obbligo scolastico, ambiscono all’assegnazione del “buono scuola” stanziato dalla Regione Lombardia  per gli anni 2013-2014.
Tuttavia il sito predisposto dalla Regione non consente loro di presentare le richieste poiché non contempla le scuole pubbliche  frequentate dalle due studentesse.
Viene dunque presentato un ricorso al TAR, per ottenere l’annullamento dei provvedimenti regionali che non le ammettono al contributo. Nella causa viene evidenziato che le norme regionali che disciplinano l’assegnazione dei contributi, tra cui il “buono scuola”:
a) sono illegittime poiché costituiscono un finanziamento alle scuole private mentre la Costituzione (art. 33) ribadisce che “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato” ;
b) sono discriminanti poichè prevedono l’erogazione di particolari misure di sostegno solo in favore di studenti di scuole   che applicano una retta di iscrizione o di frequenza.
Il TAR respinge le eccezioni di incostituzionalità evidenziando che :
1) per giurisprudenza costante le scuole private che ottengono la parità scolastica fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell’istruzione e svolgono un servizio pubblico;
2) come per la scuola statale, anche per la privata paritaria, lo Stato concorre agli oneri finanziari  perché si tratta di contributi non diretti a finanziare la scuola privata ma a garantire la effettiva possibilità per tutti gli studenti di seguire il percorso formativo desiderato;
3) altrimenti il pluralismo formativo  e le pari opportunità di accesso ai percorsi formativi riconosciuti dal sistema nazionale della istruzione sarebbero di fatto precluse agli studenti meno abbienti;
4) “il buono scuola” rappresenta quindi una misura coerente con la Costituzione poiché è diretto a consentire la effettiva parità di trattamento tra tutti gli studenti, compresi i meno abbienti, che attraverso tale beneficio superano le condizioni di svantaggio economico e vedono garantite pari possibilità e  libertà di scelta;
5) in questo senso il “buono scuola” non è una provvidenza economica erogata a chiunque voglia frequentare una scuola privata, ma viene assegnato solo in relazione alle condizioni economiche dello studente mentre resta estraneo a ogni finalità di diretto o indiretto finanziamento allo scuole private.
Ciò premesso, il TAR evidenzia che i parametri adottati dalla Regione Lombardia prevedono sostegni economici molti diversificati tra loro a seconda del tipo di scuola frequentata e questa disparità di trattamento è ingiustificata, irrazionale e discriminatoria poiché si traduce in erogazioni più favorevoli per coloro che frequentano una scuola privata.
 Il TAR infatti evidenzia che : 
-è discriminatorio l’aver subordinato i benefici all’iscrizione ad una scuola che preveda il pagamento di una retta a fronte dello stesso livello di capacità reddituale;
-si tratta di una disparità di trattamento che svantaggia gli studenti che frequentano la scuola pubblica, i quali, a parità di bisogno economico, possono contare su un’erogazione di denaro inferiore a quella ottenibile da coloro che frequentano una scuola privata ;
-infatti, gli studenti della scuola paritaria sommano al “buono scuola” anche la misura dell’“integrazione al reddito”, immotivatamente superiore    all’importo del “sostegno al reddito” ottenuto dagli studenti delle scuole pubbliche. 

VERSO

3) Diritto allo studio e contributi regionali. TAR Lombardia : l’assegnazione di risorse finanziarie agli studenti delle scuole private è conforme alla Costituzione Sono invece illegittimi i criteri di erogazione dei contributi poiché  svantaggiano gli studenti delle scuole pubbliche che ricevono una erogazione di denaro inferiore a quella ottenuta dagli studenti delle scuole private.   

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 859.
“… I ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l’annullamento.
Contestualmente chiedono l’accertamento del diritto ad ottenere l’erogazione del buono scuola.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, eccependo l’inammissibilità e, comunque, infondatezza del ricorso avversario, chiedendone il rigetto.
All’udienza del giorno 28.01.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1)...e...sono scritte, rispettivamente, al primo anno della scuola secondaria di primo grado Istituto “..”, con sede a … e al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado … “…”, con sede a ….
Entrambe espongono di essere ancora soggette all’obbligo scolastico, ai sensi dell’art. 1, comma 662, della legge 2006 n. 296 e di avere tentato, senza successo, di presentare la richiesta di attribuzione del buona scuola regionale per l’anno 2013/2014 sino alla data del 02.05.2013, termine ultimo per la presentazione della domanda, mediante l’accesso all’apposito sito telematico predisposto dalla Regione.
La redazione della domanda implicava l’indicazione della scuola frequentata, ma, nell’apposito spazio a ciò dedicato nel sito, non erano menzionate le scuole pubbliche frequentate dalle due studentesse, né era possibile aggiungerle a quelle già indicate come selezionabili.
Di conseguenza, le due studentesse non sono riuscite a presentare la domanda entro il termine perentorio stabilito dai provvedimenti regionali che disciplinano l’accesso al buono scuola.
Si tratta, in particolare, del decreto n. 1959 del 6 marzo 2013, recante l’approvazione dell’avviso per l’assegnazione della dote scuola per l’anno scolastico 2013/2014, nonché della deliberazione n. IX/4688, datata 16.01.2013, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico e formativo appena indicato.
Entrambi i provvedimenti sono oggetto di impugnazione.
2) Deve essere esaminata con precedenza l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività formulata dall’amministrazione regionale Si sostiene che tanto la DGR n. 4688/2013, quanto l’avviso approvato con decreto n. 1959/2013, sono atti immediatamente lesivi, sicché avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine decadenziale decorrente dalla loro pubblicazione, avvenuta, per la prima, mediante l’inserimento nel BUR in data 21 gennaio 2013 e, per il secondo, mediante l’inserimento nel sito web della regione in data 11.03.2013, data coincidente con il momento di decorrenza del termine previsto per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.
L’eccezione è infondata e deve essere respinta L’effetto lesivo dei provvedimenti gravati si è manifestato nel momento in cui il sistema telematico, utilizzato per la presentazione della domanda, non ne ha consentito la proposizione in relazione alle scuole frequentate dalle ricorrenti.
Prima di questo momento la lesione era del tutto ipotetica, perché dipendente dalla scelta della scuola da frequentare nell’anno scolastico 2013/2014, scelta da maturare  …..

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FRONTE

4) Società pubbliche ed equilibrio di genere. Annullamento nomine società municipalizzata. Le pari opportunità e l’equilibrio di genere  riguardano non solo gli uffici pubblici e le cariche elettive in senso stretto ma anche le nomine nelle giunte e i vertici delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni Il principio di pari opportunità non deve essere garantito solo con riguardo alle cariche elettive in senso stretto, ma anche in relazione alle nomine nelle giunte e negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti da una pubblica amministrazione.

Un Comune della Regione Puglia nel 2009 pubblica l’avviso per predisporre una lista di candidati idonei a ricoprire gli incarichi di consigliere di amministrazione e sindaco di alcune società partecipate.
All’esito della procedura di selezione delle candidature, conclusasi nel 2011, il Sindaco nomina una sola donna all’interno del C.d.A., su cinque componenti, e nessuna donna nel Collegio sindacale.
Contro i decreti di nomina propongono ricorso alcune cittadine, oltre ad associazioni in difesa delle pari opportunità.
Il TAR dà ragione alle ricorrenti e afferma che:
1) l’art. 51, comma 1, della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”;
2) la giurisprudenza ha ormai chiarito che la predetta disposizione è  immediatamente applicabile;
3) oltre a ciò, altre disposizioni  nazionali e locali prevedono espressamente la promozione della presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;
4) tra le aziende ed istituzioni dipendenti dagli enti locali vanno annoverate anche le società partecipate dall’amministrazione;
5) infatti, anche se la formulazione letterale dell’art. 51 può indurre a credere che il principio di pari opportunità operi solo con riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive in senso stretto, deve essere affermata, invece, la sua operatività anche con riferimento alla nomina dei componenti di vertice delle società partecipate.

VERSO

4) Società pubbliche ed equilibrio di genere. Annullamento nomine società municipalizzata. Le pari opportunità e l’equilibrio di genere riguardano non solo gli uffici pubblici e le cariche elettive in senso stretto ma anche le nomine nelle giunte e i vertici delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni

TAR Puglia, Bari, Sez. I, 30 aprile 2014, n. 552.
“…Il Comune di ... con unico avviso pubblico, approvato con det. dir. Staff società partecipate e qualità dei servizi n. 9196 del 29.12.2009, integrato con det. dir. n. 197 del 25.1.2010 i cui termini venivano riaperti con det. dir. n. 3765 del 31.5.2011, richiedeva le candidature per la nomina sindacale dei rappresentanti comunali nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle società ..., ..., …., …., .., .. e … ….
Tutte le candidature pervenute venivano valutate dagli Uffici comunali (dallo Staff società partecipate) che predisponevano un elenco unico dei soggetti ritenuti idonei (distinti per aspiranti consiglieri di amministrazione e aspiranti sindaci).
Nell’ambito di tale elenco, il Sindaco del Comune di ... con i gravati decreti prot. n. 180073-11-1 del 21.7.2011 e prot. n. 181091/11-1 del 22.7.2011 provvedeva alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ....., nonché del Presidente e dei componenti effettivi e di quelli supplenti del Collegio Sindacale della stessa azienda.
In particolare, con il primo decreto del 21.7.2011 erano nominati rispettivamente quali Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione di ..... i sig.ri ...., ...., ...., ....e … . e rispettivamente quali Presidente e membri effettivi del Collegio Sindacale della società i sig.ri …, …. e ….
Con il secondo decreto del 22.7.2011 venivano designati quali membri supplenti del Collegio Sindacale i sig.ri … e ….
L’Assemblea ordinaria dei soci di ....., nel corso della seduta n. 4 del 22.7.2011 disponeva, infine, il rinnovo delle cariche sociali, prendendo atto delle nomine effettuate dal Sindaco di ....
Gli odierni ricorrenti … (Consigliera di parità effettiva della Regione Puglia), … (Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), Associazione “…”, Associazione “….
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FRONTE

5) Incidenti stradali per cattiva manutenzione delle strade pubbliche. Chi paga i danni ? Per la Corte di Cassazione gli enti sono sempre responsabili a meno che non provino il caso fortuito, cioè l’evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile. 

Un cittadino cita in giudizio il Comune di Airolo, in provincia di Benevento, per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura che, nell’attraversare una strada cittadina, era finita in una profonda buca. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, respingono la domanda perché il danneggiato non aveva dato prova che la buca costituiva un’insidia  per la circolazione stradale.
Contro la decisione del Tribunale di Benevento il cittadino ricorre alla Corte di Cassazione, che gli dà ragione sulla base dei seguenti principi:
a) si applica anche alla Pubblica Amministrazione l’art. 2051 del codice civile, norma che stabilisce che ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia, a meno che provi il caso fortuito, cioè il verificarsi di un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile;
b)  questa norma ha la funzione di attribuire la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità di uso e manutenzione;
c) chi agisce per ottenere il risarcimento deve provare solo che il danno sia stato causato dalla cosa in custodia (in questo caso la strada comunale), essendo presunta la responsabilità del custode (il Comune proprietario della strada);
d) tale responsabilità potrebbe essere esclusa solo dalla prova da parte del custode di un caso fortuito.

VERSO


5) Incidenti stradali per cattiva manutenzione delle strade pubbliche. Chi paga i danni ? Per la Corte di Cassazione gli enti sono sempre responsabili a meno che non provino il caso fortuito, cioè l’evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile. 

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 9 aprile 2014, n. 8282
“… in un giudizio di responsabilità civile e risarcimento danni promosso nei confronti del Comune di …, alla luce della sentenza n. 1339 del 2006 della Corte di cassazione, che aveva annullato la sentenza n. 11/2004 del tribunale di Benevento - sezione distaccata di … rinviando ad altra sezione del tribunale di Benevento - propose appello, in riassunzione avverso la sentenza del giudice di pace di … che aveva rigettato le domande dallo stesso proposte.
Il tribunale, con sentenza del 29.1.2008, rigettò l'appello.
L' ... ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di ….
Motivi della decisione
Con il primo complesso motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c. , n. 3).
Il motivo è fondato.
Sono principii consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di danni da cose in custodia i seguenti.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno …
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