Elezioni 2018, com'è fatta la scheda elettorale
da QUOTIDIANO.NET
Fac-simile della scheda per la Camera
Roma, 17 febbraio 2018 - A due settimane dalle elezioni politiche 2018 (il d-day è il 4 marzo) il ministero dell'Interno pubblica i fac-simile delle schede elettorali con cui saremo chiamati a dare la nostra preferenza per la Camera e per il Senato. Utilizziamoli per capire meglio come si vota.
Andremo alle urne con il nuovo sistema elettorale (il Rosatellum bis), che prevede una quota (minore) di maggioritario e una (maggiore) di proporzionale.
Alla Camera, 232 seggi saranno ripartiti tramite collegi uninominali (un collegio=un seggio, in ogni collegio vince il candidato chi prende più voti), mentre 386 seggi saranno suddivisi proporzionalmente fra i candidati della lista (o coalizione di liste) al plurinominale, che avranno ottenuto più voti, in ordine dal primo all'ultimo. I restanti 12 seggi appartengono alla circoscrizione estera.
Al Senato, 101 seggi saranno scelti con sistema maggioritario, 193 con proporzionale. Sei i seggi della circoscrizione estero, uno per la Valle D'Aosta, sei per il Trentino.
Importante: voto al candidato uninominale e voto di lista sono collegati.
Ovvero, la preferenza data al candidato del collegio uninominale va automaticamente anche alla lista corrispondente (e entrerà nel conteggio del proporzionale), e viceversa: chi vota una lista, esprime contemporaneamente anche la preferenza per il candidato corrispondente.
E' possibile fare un segno su entrambi, oppure fare il segno solo sul candidato del collegio.
O ancora barrare una croce sul simbolo di lista. Il risultato è equivalente (nelle foto sotto gli esempi).
Non è possibile esprimere singole preferenze sui candidati di lista (pena l'annullamento del voto) così come non è possibile votare in modo disgiunto, cioè votare una determinata lista e il candidato del maggioritario associato a un'altra lista. Anche in questo caso la scheda verrebbe annullata.
Come si vota:
(1) il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.
(2) Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
(4) Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo.
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