Le donne cambiano la Storia, cambiamo i libri di Storia.

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LE DONNE CAMBIANO LA STORIA, CAMBIAMO I LIBRI DI STORIA

26 aprile 2013

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA FA FARE UN ALTRO PASSO AVANTI ALLA LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE E L’IDENTITà DI GENERE

Comunicato Stampa dell'Associazione Radicale Certi Diritti.


Roma, 25 aprile 2013


L'Associazione Radicale Certi Diritti accoglie con grande favore la sentenza nella causa C-81/12 della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo la quale le dichiarazioni omofobe del «patron» di una squadra di calcio professionistica possono far gravare su di essa l'onere di dimostrare che non segue una politica discriminatoria in materia di assunzioni ai sensi della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.


La vicenda risale al 3 marzo 2010 quando l'associazione LGBTI rumena Accept ha denunciato la squadra di calcio professionistica SC Fotbal Club Steaua București SA (l'«FC Steaua») per le dichiarazioni omofobe del suo "patron", il quale affermò in un intervista che mai avrebbe ingaggiato uno sportivo omosessuale. Il Consiglio nazionale per la lotta alle discriminazioni (CNCD) aveva ravvisato una semplice molestia limitandosi ad ammonire il sig. Becali, poiché la decisione del CNCD era stata emanata più di sei mesi dopo i fatti censurati. L'Accept ha impugnato tale decisione dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d'appello di Bucarest, Romania), che ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni relative all'interpretazione della direttiva.


Secondo la Corte di giustizia "un datore di lavoro convenuto non può confutare l'esistenza di fatti che lasciano presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che suggeriscono l'esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una persona che, pur affermando di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale datore di lavoro, e pur sembrando rivestire tale ruolo, non è giuridicamente legittimata ad assumere decisioni che lo vincolino in materia di assunzioni". Secondo la Corte, la circostanza che un tale datore di lavoro non abbia chiaramente preso le distanze da queste dichiarazioni può essere presa in considerazione in sede di valutazione della sua politica di assunzioni.


Peraltro, la Corte precisa che l'onere della prova non implica che essa risulti impossibile da produrre senza ledere il diritto al rispetto della vita privata. "L'apparenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, infatti, potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti, senza, tuttavia, che una parte convenuta debba dimostrare che in passato sono state assunte persone aventi una determinata tendenza sessuale. Tra tali indizi potrebbero annoverarsi, tra l'altro, una sua netta dissociazione rispetto alle dichiarazioni pubbliche discriminatorie, nonché l'esistenza di disposizioni espresse nella sua politica delle assunzioni dirette a garantire l'osservanza del principio della parità di trattamento".


Infine, la Corte rileva che la direttiva non tollera una normativa nazionale secondo cui, quando viene accertata una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, decorsi sei mesi dalla data dei fatti non è più possibile pronunciare altro che un «ammonimento», se siffatta sanzione non è effettiva, proporzionate e dissuasiva.


Yuri Guaiana, segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti, dichiara:

"Benché la Corte di giustizia europea possa essere interpellata isolo in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione europea o alla validità di un atto dell'Unione senza poter risolvere la controversia nazionale, il giudice nazionale deve risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Non solo, la decisione della Corte vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

 Il principio stabilito oggi dalla Corte  fa fare un passo avanti anche all'Italia nella difesa delle persone LGBTI dalle discriminazioni in ambito lavorativo.

Purtroppo l'unica legislazione esistente in Italia a favore dei diritti delle persone LGBTI è dovuta alla trascrizione nel nostro ordinamento giuridico di una direttiva europea.

Ringraziamo l'Unione Europea per questo, ma l'ambito lavorativo non è l'unico nel quale le persone LGBTI rischiano di essere discriminate e ci sono ambiti nel quale l'Unione Europea non può entrare, come il diritto di famiglia.

L'Italia non può continuare ad aspettare che i diritti dei suoi cittadini siano difesi solo dall'Unione Europea".


Testo integrale della sentenza: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-81/12


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